Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo ed è il legale rappresentante dell’ente. Convoca e presiede la Conferenza metropolitana; convoca e presiede il Consiglio metropolitano; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti; esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
Nomina tra i componenti del Consiglio metropolitano un Vicesindaco, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, assume le funzioni di Sindaco metropolitano il componente del Consiglio più anziano di età. Può assegnare deleghe ai consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. Le deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato.
Il Sindaco metropolitano compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti ad altri organi della Città metropolitana, al segretario ed ai dirigenti della Città metropolitana. Nomina il segretario della Città metropolitana, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina.
Il Sindaco metropolitano, ogni sei mesi, presenta al Consiglio metropolitano una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre precedente.