IL VICE SINDACO METROPOLITANO

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
NOMINARE il dott. Salvatore Abbate con sede in via Gaetano Martino 2, Taormina (Me) quale Medico Competente per l'espletamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria con funzioni di Responsabile della sorveglianza sanitaria dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina di cui agli articoli 39, 40 e 41, con obblighi previsti dall'art. 25 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, in esecuzione della determina n. 595 del 26/02/2026 con la quale è stato affidato il Servizio di Sorveglianza sanitaria;
DARE ATTO:
• che il suddetto medico competente ha la sede legale come da curriculum;
• che il medico competente è nominato per tutte le sedi e i luoghi di lavoro della Città Metropolitana di Messina;
• che l'incarico avrà validità sino a tutto il 31 dicembre 2027 salvo eventuali proroghe previste per legge ;
DARE ATTO, altresì, che il dott. Salvatore Abbate in qualità di Medico Competente, è impegnato a fornire informazioni in merito:
- alla natura dei rischi;
- all'organizzazione del lavoro, alla programmazione delle misure preventive e protettive; all'attuazione alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi; ai dati riguardanti le malattie professionali e quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
- ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza ed ha il compito di:
1 collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale; redigere/revisionare il Piano di Sorveglianza Sanitaria in cui siano indicate la periodicità delle visite mediche nonché gli eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica e consegnare una copia al Datore di Lavoro per il tramite del Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro presso la V Direzione, nel rispetto della normativa in mate ia di privacy;
2 programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati in materia di sorveglianza sanitaria che comprende:
▪ la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
▪ la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio d'idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti avverrà sulla base di un piano sanitario da redigersi annualmente accertamenti avverrà sulla base di un piano sanitario da redigersi annualmente con indicazione del periodo in cui si effettueranno le visite, concordato con il Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro e con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
▪ la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuto dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
▪ la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
▪ la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla vigente normativa;
▪ la visita medica preventiva in fase preassuntiva se prevista;
▪ la visita medica precedente alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
▪ aggiornare lo scadenzario relativo alla periodicità delle visite;
▪ aggiornare l'elenco dei dipendenti da sottoporre a sorveglianza sulla base delle comunicazioni effettuate dall'Ente;
3 istituire, aggiornare e custodire, presso il luogo concordato con il datore di lavoro e sotto la Sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
4 consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, Regolamento UB n. 679/2016, e con salvaguardia del segreto professionale;
5 consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, fornendogli tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della stessa;
6 fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle sanitarie di rischio relative ad agenti fisici, cancerogeni e biologici, in caso ci siano;
7 comunicare al Datore di Lavoro circostanze od eventi inerenti la salvaguardia della salute dei singoli lavoratori per i quali la legge preveda l'assunzione di iniziative specifiche da parte dell'Ente;
8 effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori, per accertare la presenza di patologie correlate alla incidenza nella propria mansione di specifici fattori di rischio professionali per la salute, o comunque tali da pregiudicare l'idoneità allo svolgimento della stessa;
9 informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'Art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
10 comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ove nominati, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e delle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
11 visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno congiuntamente al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
12 partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
13 trasmettere, esclusivamente per via telematica, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B (comma 1 art. 40 D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii);
14 assistere il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nell'esame delle schede tossicologiche di prodotti utilizzati;
15 collaborare con il Datore di Lavoro nella progettazione per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato e l'individuazione delle azioni di miglioramento;
16 garantire, su richiesta del Datore di Lavoro o del RSPP, la propria presenza presso le sedi dell'Ente per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza;
PRENDERE ATTO che ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii, la sorveglianza sanitaria è da effettuarsi nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia dal medico competente ritenuta correlata ai rischi lavorativi e includono gli esami biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal Medico Competente al fine di accertare l'idoneità alla mansione specifica assegnata ai dipendenti. Tale sorveglianza comprende le visite indicate al comma 2 del succitato articolo 41 ed è altresì finalizzata anche, per le visite mediche preventive, periodiche, preventive in fase preassuntiva, precedenti alla ripresa del lavoro (nel caso di assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi) e per quelle svolte in occasione del cambio della mansione del lavoratore, alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti; conseguentemente il dott. Salvatore Abbate dovrà:
1. allegare gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio;
2. esprimere, sulla base delle risultanze delle visite mediche, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
◦ idoneità;
◦ idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni limitazioni;
◦ inidoneità temporanea, precisando i limiti temporali di validità;
◦ inidoneità permanente. informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore dei giudizi sopra elencati;
NOTIFICARE il presente atto, per ogni effetto di legge, a mezzo pec al dott. Salvatore Abbate;
DISPORRE la trasmissione del presente atto, per il tramite del Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro presso la V Direzione, ai Dirigenti, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, ove nominati, all’Azienda Sanitaria provinciale di Messina – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. S.PRE.S.A.L.
AUTORIZZARE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Messina nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione" Provvedimenti Organo Indirizzo Politico";
DARE ATTO che la spesa occorrente è già stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 595 del 26/02/2026

Il Vice Sindaco Metropolitano
Santoro Flavio

- Decreto

 

 

 

Pubblicazione a cura del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale
Giuseppe Spanò