PREMESSO
Premesso che sono attualmente impegnati presso l'Ente, nello svolgimento di attività socialmente utili, n. 47 lavoratori "ASU", regolarmente inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
Visto l'art. 2 del D. L. n. 75/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023 n. 112, recante "Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili", che per la parte di interesse, stabilisce che "Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Amministrazioni Pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana, di cui all'art. 30, comma 1, della Legge Regionale Siciliana 28 gennaio 2014 n. 5 e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo art. 30, comma 1, della Legge Regionale Siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al Piano di Fabbisogno del Personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa";
Visto l'art. 10 della L. R. n. 01/2024, recante "Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili" che al comma 3 testualmente recita "Gli Enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte la categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 dell'art. 30 della Legge Regionale n. 5/2014 e ss.mm.ii., fermo restando il contributo previsto dal presente articolo";
Vista la Circolare esplicativa n. 17548 del 24.04.2024 del Dipartimento Regionale del lavoro dell'Impiego dei Servizi e della Formazione, la quale al punto 1, specifica che l'Ente Pubblico può assumere a tempo indeterminato lavoratori socialmente utili, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 28.01.2014 n. 5 e s.m.i. a seguito di apposita selezione pubblica, riservata esclusivamente a tali soggetti assegnati ed utilizzati dall'Ente procedente, da svolgere secondo le procedure previste dalla Legge per i profili professionali e categorie contrattuali che si intendono coprire in ossequio al comma 1 dell'art. 2 del D.L. 22.06.2023 n. 75 convertito con modificazioni dalla L. 10.08.2023 n. 112;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità di cui al comma l dell'art. 2 del precitato decreto-legge n. 75/2023, è stata autorizzata la spesa di 79.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024, di 79.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e di 77.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026;
Dato atto che, ai sensi della richiamata Circolare, il contributo regionale massimo concesso per singolo lavoratore ammonta ad ¬ 19.180 annuale lordo omnicomprensivo di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo ecc, a valere sulle risorse previste dal citato art. 10 della L.R. 1/2024;
Tenuto conto che il reclutamento dei suddetti lavoratori può avvenire anche con contratti di lavoro a tempo parziale e in deroga, sino al 30 giugno 2026 in posizione di soprannumerarietà alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa;
Rilevato che per tali finalità, inoltre, la suddetta norma ha autorizzato dall'esercizio finanziario 2027 sino all'esercizio finanziario 2047 la spesa indicata in apposita tabella, con finanziamento a carico delle risorse riconosciute alla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e che la predetta copertura finanziaria tiene conto della stabilizzazione della platea per un numero di ore sino a 24 in dipendenza della categoria posseduta;
Atteso che gli enti pubblici, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della già citata legge regionale n. 1/2024, possono assumere attraverso selezione pubblica i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali e inseriti nell'elenco di cui sopra, fermo restando il contributo regionale previsto dal comma 1 del medesimo articolo;
Rilevato che, in base alla citata Circolare:
- gli Enti dovranno comunicare al Dipartimento Regionale, almeno 30 gg prima della presunta data di assunzione e di inizio del rapporto di lavoro, il numero dei lavoratori che si intendono stabilizzare con la stima della spesa prevista per ciascuno di essi, per il periodo che va dalla data presenta di assunzione fino al 31 dicembre dello stesso anno;
- le domande di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 15 settembre dell'anno di assunzione mentre le domande presentate oltre tale data del 15 settembre ammissibili al contributo potranno essere finanziate a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo;
Dato atto che per il periodo collegato al processo assunzionale ed in caso di mancata adesione alla procedura di stabilizzazione (e comunque sino al 30 giugno 2026) i lavoratori socialmente utili permarranno nel bacino di appartenenza continuando a percepire il sussidio spettante e l'eventuale integrazione oraria, a valere sulle risorse di cui all'art. 10. comma 1, della predetta legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1;
Preso atto
Che devono essere rispettati i vincoli assunzionali di cui al citato art. 2 D.L. 22.06.2023 n. 75 convertito con modificazioni dalla Legge 10.08.2023 n. 112;
Che le assunzioni vanno effettuate nel rispetto dell'art. 54 del CCNL 21.05.2018 come richiamato dall'art. 24 del CCNL 16.11.2022;
Che per la procedura di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, così come da ultimo disciplinata nelle norme sopra richiamate, non è previsto alcun vincolo legislativo alla effettuazione di un numero almeno analogo di assunzioni dell'esterno, anche nella forma della riserva di una quota delle capacità assunzionali e che pertanto la procedura concorsuale è da intendersi esclusivamente riservata ai lavoratori socialmente utili che hanno svolto la propria attività presso l'Ente;
Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 approvato con Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 3 del 16/05/2024;
Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026, approvato con Decreto Sindacale n. 136 del 12/07/2024 nell'ambito del quale è stata approvata l'apposita sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", sottosezione 3.3 "Programmazione triennale dei fabbisogni di personale";
Atteso che la programmazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024/2026, prevede, nell'anno 2024, la stabilizzazione di n. 47 unità di personale "ASU", assegnato in utilizzazione a questa Città Metropolitana, impegnato in attività socialmente utili, inserito nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale;
Considerato che questa Amministrazione con il Decreto Sindacale n. 136 del 12/07/2024 di approvazione del PIAO 2024/2026, nell'apposita sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", sottosezione 3.3 "Programma triennale dei fabbisogni di personale", ha già previsto nella dotazione organica dell'Ente n. 47 posti destinati al personale ASU in utilizzazione al fine di procedere alla loro stabilizzazione;
Ritenuto di dover impartire gli opportuni indirizzi per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale di n. 47 soggetti "ASU", impegnati in attività socialmente utili, assegnati in utilizzazione a questa Città Metropolitana, inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5;
DECRETA
per quanto espresso nella parte narrativa e che qui s'intende integralmente riportato,
Demandare al dirigente della I Direzione Servizi Legali e del personale l'adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari, nel rispetto dei termini imposti dalla normativa sopra richiamata, ai fini dell'avvio della procedura di stabilizzazione a tempo parziale ed indeterminato sino ad un massimo di 24 ore settimanali, in dipendenza della categoria di appartenenza, esclusivamente riservata ai n. 47 lavoratori attualmente impegnati presso l'Ente nello svolgimento di attività socialmente utili;
Di dare atto che la stabilizzazione dei predetti lavoratori avverrà con contratto a tempo indeterminato e parziale, con impegno orario proporzionato alla categoria di inquadramento, tenuto conto dei posti vacanti già individuati nella dotazione organica e nel rispetto dei titoli d'accesso posseduti dai soggetti interessati, nei limiti dell'importo del contributo a totale carico della Regione Siciliana, in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. l;
Notificare il presente provvedimento all'interessato e trasmettere copia al Direttore Generale, al Segretario Generale ed ai Dirigenti;
Disporre la pubblicazione all'albo online e al sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente.
Rendere noto ai sensi della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL che l'unità organizzativa responsabile del procedimento è la I Direzione "Servizi Legali e del Personale Responsabile" email: g.lamalfa@cittametropolitana.me.it3 protocollo@pec.prov.me.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio 3 presso il TAR o entro 120 gg pressi il Presidente della Regione
Il Sindaco Metropolitano
f.to Dott. Federico Basile
- Decreto sindacale
A cura del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale
Dott. Giuseppe Spanò