IL SINDACO METROPOLITANO

Premesso che:
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto l’obbligo relativo alla adozione del Piano Integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piao, avente durata triennale, definendone le finalità, i contenuti, le modalità di monitoraggio degli esiti e di pubblicazione;
- il medesimo decreto ha stabilito, tra l’altro, che con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piao, mentre con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni tenute alla redazione del Piao, prevedendo modalità semplificate per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all’art. 6, comma 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto
il D.lgs. 13.12.2023, n, 222 rubricato “Disposizioni in materia di qualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lett. e), della legge 22.12.2021, n. 227”, le cui disposizioni costituiscono attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 e sono finalizzate a “garantire l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, nonché all'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata della legge 3 marzo 2009, n. 18”;

Precisato che come espressamente chiarito dall’art. 1, comma 2, del predetto D.lgs. 222/2023, ai fini dell’applicazione del medesimo, “(…) per accessibilità deve intendersi l'accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli”;

Atteso che ai sensi del predetto decreto legislativo, all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 2, è stato inserito tra l’altro il seguente articolo 2-bis come di seguito testualmente riportato: «2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nell'ambito del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione, che definisce specificatamente le modalità e le azioni di cui al comma 2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica»;

Preso atto 
che l’art. 5 del D.lgs. n. 222/2023 prevede al comma 1 che “Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, partecipano, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, sentito il dirigente di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come inserito dal presente decreto, secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze ed esperienze per materia, alla formazione della sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021 e alla predisposizione delle proposte che il dirigente di cui al citato articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021, come inserito dal presente decreto, formula per l'elaborazione delle parti del Piano relativamente alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 6”, disponendo, nel contempo, al successivo comma 2, che “Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono presentare osservazioni, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, al piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quando ne sia prevista la redazione nonché alla relazione di cui alla lettera b), del comma 1, del medesimo articolo 10”;

Valutata, pertanto, la necessità di adempiere al predetto obbligo normativo mediante l’individuazione all’interno dell’Ente di un dirigente amministrativo che abbia esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione, al quale attribuire l’assolvimento delle funzioni indicate dall’art. 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 nell’osservanza delle modalità ivi previste, nonché l’adempimento degli obblighi introdotti dal D.lgs. n. 222/2023;

Rilevato che il coinvolgimento partecipativo delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo Settore costituisce, oltre che adempimento ad un obbligo normativo, anche strumento attuativo delle politiche strategiche che la Cittaà Metropolitana di Messina intende avviare e concretizzare per ampliare la base della partecipazione democratica dei cittadini alle scelte di governo, in coerenza con la Politica cod. 1 “Autonomia, Organizzazione, Digitalizzazione, Decentramento, Efficienza e Democrazia partecipata” e il correlato indirizzo strategico “Miglioramento della macchina organizzativa, politiche del personale, Decentramento Amministrativo, Corporate Governance e Accountabiliy sociale” e, nello specifico, con il programma operativo cod. 1.1.7 “Rafforzamento dei sistemi ‘corporate governance’ e di ‘accountability sociale’”;

Ritenuto, pertanto, di individuare, senza oneri economici nuovi e aggiuntivi per la Città Metropolitana di Messina, il Dirigente Amministrativo di cui al comma 2-bis dell’art. 6 del decretolegge 09.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2021, n. 113, inserito giusto art. 3, comma 1, del D.lgs. 13.12.2023, n. 222 nella persona del dott. Giorgio La Malfa, dirigente della I Direzione “Servizi legali e del personale”;

VISTI:
- la legge regionale 7/1992;
- la Legge regionale 30/2000;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi;
- il Codice di comportamento;
- il PIAO;
- il D.lgs. n.°267/2000 e ss.mm.ii.
- la Legge regionale 30/2000;
- il D.lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza e valutazione delle performance;
- il D.lgs. n.33/2013;
- l'Ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia;
- lo Statuto Provinciale.

DECRETA

Individuare, senza oneri economici nuovi e aggiuntivi per la Città Metropolitana di Messina, il dott. Giorgio La Malfa, dirigente della I Direzione “Servizi legali e del personale” quale Dirigente Amministrativo di cui al comma 2-bis dell’art. 6 del decreto-legge 09.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2021, n. 113, per l’assolvimento delle funzioni previste dal D.lgs. 13.12.2023, n. 222 e di ogni altro adempimento di legge;

Dare atto che, ai sensi dell’art. 9, del D.lgs. 13/12/2023, n. 222, dal suddetto non scaturiscono oneri economi nuovi e aggiuntivi a carico della Città metropolitana;

Notificare il presente decreto al dott. Giorgio La Malfa per gli adempimenti di competenza;

Trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Nucleo Indipendente di Valutazione per quanto di competenza;

Trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente decreto al Segretario Generale;

Pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione
Trasparente sul Sito Istituzionale di questa Città Metropolitana di Messina;.

Dare atto che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e art.7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento.

Il Sindaco Metropolitano
F.to Dott. Federico Basile

- Decreto Sindacale n. 155 del 13.09.2024

 

A cura del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale
Dott. Giuseppe Spanò