IL SINDACO METROPOLITANO

PREMESSO CHE, a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 12 giugno 2022, giusta proclamazione effettuata dal Presidente dell’Ufficio elettorale centrale avvenuta in data 16 giugno, il sottoscritto ha assunto, contestualmente, la carica di Sindaco del Comune di Messina e di Sindaco Metropolitano;
CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Messina ha competenza anche in materia di organizzazione del territorio e della tutela dell’ambiente, come si evince dagli art 27 e 28 della L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATA la complessità delle funzioni e degli adempimenti che competono al Sindaco relativamente alle attività istituzionali dei due importanti Enti da amministrare, con particolare riferimento all’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo politico e d’impulso dell’attività amministrativa;
CHE, pertanto, il Sindaco metropolitano è chiamato sovente ad occuparsi di problematiche di alto contenuto tecnico e specialistico;
RICHIAMATI a tal proposito:
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT 61/21 del 14 luglio 2021;
- il Fondo Nazionale per l’efficienza energetica, istituito con l’articolo 15, comma 1 del D.Legs 102/14edisciplinato dal decreto interministeriale del 22.12.2017;
- il D.M. 16.02.2016 che ha introdotto il “Conto Termico”, meccanismo incentivante per finanziare gli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabile, che ha riservato considerevoli somme a favore delle Pubbliche amministrazioni. Individuando – quale responsabile della gestione del meccanismo della erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.);
- il D.Lgs. 199/2021 “attuazione della Direttiva UE “018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11.12.2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” (21G00214), che definisce i meccanismi di incentivazione per gli impianti che utilizzano la rete per l’autoconsumo di Energia secondo il modello delle C.E.R. ( Comunità Energetiche Rinnovabili );
CHE, giusta Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.dicembre 2014, che ha fornito chiarimenti in merito all’art. 19 della L. 10/91, le Pubbliche Amministrazioni con un consumo annuo superiore ai 1000 TEP, hanno l’obbligo di nominare un responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;
RILEVATO che la Città Metropolitana di Messina potrebbe accedere agli incentivi del Conto termico per la riqualificazione dei sistemi energetici (Edifici ed Impianti);
ATTESO CHE, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi prefissati, si ritiene opportuno, avvalersi del supporto di professionalità esterne al fine di potere espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente in materia;
CHE tale attività ha la finalità di supportare il Sindaco in tutte le scelte funzionali al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi consumi energetici con le relative valutazioni in seno al “rischio” su investimenti ovvero alla ricerca dei finanziamenti pubblici e privati per la massimizzazione della spesa energetica sul Bilancio della Città Metropolitana.
L’esperto avrà dunque non solo il compito di comunicare alla F.I.R.E. ( Federazione Italiana uso Razionale Energia) costola di E.N.E.A. ( Ente Nazionale Energia Alterativa) i consumi registrati nell’anno precedente, giusto obbligo di cui all’art. 19 della L.10/91, ma altresì programmare, gli obiettivi raggiungibili, valutando progetti ( finanziati o finanziabili) e predisponendo studi preliminari che consentano una adeguata valutazione agli organi decisionali dell’ENTE.
L’esperto, inoltre, avrà l’onere di valutare le azioni da porre in essere per l’attuazione della Direttiva Comunitaria RED II recepita con il D.lgs. 199/2021 per la istituzione e/o adesione a Comunità Energetiche Rinnovabili (a C.E.R.) sull’intero territorio della Città Metropolitana di Messina.
PRECISATO che l’attività consisterà in particolare:
- nel coordinamento e supervisione della redazione di diagnosi energetiche preposte all’individuazione degli interventi di efficienza energetica da ritenere migliori in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità tecnico-finanziaria da programmare;
- nell’analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione del trasferimento dei rischi dal pubblico al privato nell’ambito di accordi di Partenariato Pubblico-Privato, capaci di supportare meccanismi di finanziamento tramite terzi;
- nella individuazione delle azioni utili alla costituzione di “comunità energetiche” , individuate dalla normativa UE come efficace strumento per la transizione ecologica;
- nella definizione delle specifiche funzionali minime attinenti i contratti di servizi energetici integrati e/o c.d. a “risparmio garantito” per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica, la fornitura dei vettori energetici e la gestione di sistemi edificio/impianti secondo quanto stabilito dalla normativa europea;
- nelle relazioni con altri soggetti istituzionali (G.S.E., A.R.ER.A., E.N.E.A.) per il coordinamento delle azioni e la stesura di convenzioni per l’attuazione congiunta di interventi a valere su più programmi, nonché delle Comunità energetiche;
RICHIAMATO l’art. 14 della L.R. n 7/1992 come da ultimo sostituito dall’art 9 comma 1, L.R.n. 5/2021 che – tra l’altro – dispone : “il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’amministrazione il cui oggetto e finalità sono definiti all’atto del conferimento. .. omissis”;
CHE, ai sensi del medesimo articolo, gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;
CONSIDERATO che detta facoltà di cui alla richiamata disposizione normativa si sostanzia nel conferimento di incarichi che non costituiscono rapporto di pubblico impiego né attribuiscono poteri gestionali ma hanno la finalità di supporto all’espletamento di attività connesse con le materie di competenza del Sindaco Metropolitano nell’ambito dei propri compiti istituzionali;
RICHIAMATO, a tal proposito, l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti sez Consultiva con deliberazione n. 10/2011 S.R.Par. che riconosce che “gli esperti ex art 14 L.R. 7/92, oggi novellato dall’art. 9 della L.R. 5/2021 sono consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell’attività di programmazione e di indirizzo dell’attività amministrativa, tipica dell’Organo di direzione politica e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo”;
RICHIAMATA, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n 70 del 15 marzo 2022 che ha riconosciuto che tali nomine appaiano giustificate , da un lato, per via dell’incremento di competenze e dall’altro con l’esigenza di garantire al Sindaco la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti derivanti dalla posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini che, conseguentemente lo impegna ad assumere un ruolo maggiormente attivo nell’ambito dell’amministrazione;
CHE tuttavia in considerazione della delicatezza e della complessità dell’incarico stesso, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere un ruolo attivo e propositivo di stretta collaborazione correlato al processo di elaborazione delle scelte di indirizzo e delle politiche pubbliche dell’ente, strumentale rispetto a quello esercitato dal Sindaco e che, quindi, non può che essere caratterizzato da un rapporto di natura fiduciaria
DATO ATTO che, nel rispetto della normativa vigente, al fine di individuare la professionalità richiesta, è stato fatto ricorso ad “Avviso informativo per acquisizione di manifestazione di interesse” pubblicato nelle forme di legge dall’1 al 20 marzo 2024 (prot. n. 10201/2024);
CHE a fronte di detto avviso, entro il previsto termine di scadenza, sono pervenute cinque istanze (custodite agli atti dell’ufficio Gabinetto istituzionale), assunte al prot. con i nn. 10985/24, 11272/24, 11547/24, 12057/24 e 13466/24;
RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ed in particolare la sentenza n. 3123/2007 –Sezione Giurisdizionale-, confermata dalla successiva sentenza n. 334/A/2008 della stessa Corte, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, con le quali sentenze il Giudice Contabile ha, tra l'altro, affermato:
•Che, ai sensi dell'art.15, lett."o" dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "Regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative", confermando con propri pareri la riconducibilità della disciplina sugli “esperti” allo speciale ordinamento delle Autonomie Locali in Sicilia;
•Che il Sindaco, nell’espletamento delle proprie attività di governo , di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, ha facoltà di nominare esperti di specifica competenza indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, sezione Sicilia n. 27/2011, n. 38/2001, n. 3555/2004);
•Che la norma, in considerazione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell’amministrazione di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all’interno dell’organizzazione burocratica di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell’incarico;
•gli incarichi di cui all'art.14 della L.R. n.7/92, basati su uno stretto rapporto fiduciario tra il Sindaco e gli esperti;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti n. 33/2014 con la quale i magistrati contabili della Sicilia hanno confermato l’orientamento espresso dalle sezioni riunite per la Regione Siciliana nella deliberazione n. 19/2013, ovvero gli incarichi conferiti agli esperti, non costituendo rapporto di pubblico impiego, vanno ascritti alla categoria delle consulenze ;
RICHIAMATI gli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti - sez controllo per la Regione Siciliana (cfr Deliberazione n 33/2014/PAR) che individua la natura fiduciaria degli incarichi di che trattasi il cui conferimento avviene intuitu personae;
ATTESO CHE gli incarichi di esperto a tempo determinato , secondo il parere dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, non costituiscono rapporto di pubblico impiego ma un rapporto di lavoro autonomo assimilabile al contratto d’opera professionale e che la nomina è di competenza del Sindaco che vi provvede con atto formale;
RITENUTO che l’incarico di che trattasi, come valutato dal Sindaco metropolitano, quale supporto alla propria attività di indirizzo e programmazione relativamente al perseguimento degli obiettivi programmati e con il precipuo compito di assicurare piena rispondenza dell’azione amministrativa al pubblico interesse, possa essere conferito al Dott. Davide Maimone (istanza prot. 11547/24) il quale, come risulta dal curriculum vitae, è in possesso di adeguata professionalità ed esperienza in materia;
RICHIAMATO il comma 5, art 14 della citata L.R. n. 7/92 e succ mm,ii “Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali”;
CHE il compenso previsto per l’incarico di che trattasi, ai sensi dell’art.12 comma 4 della l.r. 15/2015 ess.mm.ii viene definito in 21.964,00 su base annua (12 mesi) al lordo di oneri riflessi a carico del soggetto incaricato e trattenute di legge
CHE la superiore spesa troverà la necessaria copertura finanziaria al Cap 6505 “Spese per incarichi ad esperti esterni di nomina del Sindaco per le attività di pianificazione strategica in ambito energetico” del bilancio di previsione 2024/2026;
CHE il conferimento dell’incarico ha luogo secondo le modalità, termini e condizioni individuati nel disciplinare di incarico;
DATO ATTO che l’esperto svolgerà la propria attività in stretta collaborazione con il Sindaco metropolitano;
PRESO ATTO, altresì, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità, ed incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 39/2013 e succ mm.ii. e di assenza di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico professionale ai sensi dell’art. 53, comma 14 del d.lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/ 012, sottoscritte unitamente all’istanza;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
Vista la L. R. n. 7/1992 e ss. mm. ed ii.;
Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;
Visto il vigente Statuto;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
Visto il Regolamento sui controlli interni;
VERIFICATA l’insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
VISTO lo schema di Convenzione che consta di n 5 articoli, che regola le modalità di svolgimento dell’incarico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DECRETA

CONFERIRE al Dott. Davide MAIMONE, ai sensi della normativa sopra citata e per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, l’incarico di esperto del Sindaco a titolo oneroso per le “Attività di pianificazione strategica in ambito energetico” ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii;
DARE ATTO che:
•l'incarico come sopra conferito, avrà decorrenza dalla data di accettazione e sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico e sarà svolto in diretta collaborazione con il Sindaco metropolitano e avrà la durata di 2 (due) anni , con possibilità di proroga/rinnovo e non oltre la durata del mandato del Sindaco;
•il compenso previsto per l’incarico di che trattasi, ai sensi dell’art.12 comma 4 della l.r. 15/2015 e ss.mm.ii viene definito in 21.964,00 su base annua (12 mesi) al lordo di oneri riflessi a carico del soggetto incaricato e trattenute di legge
•l conferimento del presente incarico ai sensi dell’art 14 della citata legge 7/92 non costituisce rapporto di lavoro con questo Ente , potendosi configurare come prestazione d’opera ai sensi degli artt 2230 ess del codice civile;
•con il presente provvedimento viene rispettato il limite numerico degli incarichi posto dall’art 14 comma 2 - L.R. n.7/92 e ss.mm.ii.;
APPROVARE l’allegato disciplinare di incarico che regola i contenuti e le modalità di espletamento dell’incarico;
AUTORIZZARE il Dott. Davide Maimone per l'espletamento delle attività connesse al presente incarico, alla utilizzazione di supporti logistici e strumentali dell’Ente;
Precisare che l’incaricato è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico;
DEMANDARE al Direttore generale, n.q. di Dirigente del Gabinetto istituzionale, la predisposizione della Determina di impegno di spesa e la sottoscrizione del disciplinare ;
DARE MANDATO al Dirigente della II direzione di porre in essere gli atti gestionali conseguenziali al presente provvedimento;
NOTIFICARE il presente provvedimento all’interessato e trasmettere copia al Direttore generale, al Segretario Generale ed ai Dirigenti:
DISPORRE la pubblicazione all’albo online e al sito istituzionale dell’Ente ai sensi della normativa vigente.

Il Sindaco metropolitano
F.to Dott. Federico BASILE

- Decreto sindacale

A cura del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale
Dott. Giuseppe Spanò