Il Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Messina, ing. Leonardo Santoro, con decreto emanato con i poteri del Sindaco Metropolitano

PREMESSO CHE in esecuzione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 512/Gab del 22.02.2022, il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano in sostituzione dell’organo di vertice decaduto;
VISTO il Decreto Sindacale n. 122 del 5 luglio 2019 con il quale è stata approvata la “Modifica del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi ed il riassetto della struttura organizzativa”;
RICHIAMATO l’art. 12 della L.R. 4 agosto 2015, n. 15 e succ. mm. e ii, il quale stabilisce, tra l’altro, che il Sindaco metropolitano sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 310 del 30.12.2020 è stato conferito al dott. Salvo Puccio l’incarico di dirigente tecnico con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.lgs 267/2000 e s.m. per la durata di anni tre;
CHE con successivi decreti sindacali, al dott. Salvo Puccio è stata conferita la titolarità della V direzione “Ambiente e Pianificazione” (D.S. n. 13 del 1.02.2021) e ad interim la direzione della III Direzione “Viabilità Metropolitana" e della IV Direzione “Servizi Tecnici Generale ( D.S. 227 del 2.11.2021);
RICHIAMATO il Piano dei Fabbisogni di Personale anni 2022/2024 approvato con D.S. n. 204 del 6.10.2021 e preso atto del parere reso dall’Organo di revisione che tra l’altro evidenzia “che l’Ente versa in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL per cui secondo l’art. 243 l’Ente è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria
VISTO il “Piano delle assunzioni anni 2022/2024” adottato con Decreto Sindacale n. 57 del 29 marzo 2022 e preso atto che, in mancanza del rispetto dei vincoli assunzionali e dei pronunciamenti autorizzatori del COSFEL sulla dotazione organica dell’Ente, non si potrà procedere all’avvio delle procedure assunzionali a qualsiasi titolo;
DATO ATTO che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al Rendiconto 2020 approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 dell’ 1.04.2022 risulta essere strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATO il comma 4 art. 110 D. Lgs n. 267/2000 “ ... il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ” e preso atto che il contratto con il dott. Salvo Puccio deve intendersi risolto di diritto a far data dal verificarsi della causa estintiva legislativamente e contrattualmente sancita;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 12 aprile 2022 con la quale si dà atto della “risoluzione di diritto del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 4, art 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) , Doti Salvo Puccio
PRESO ATTO della conseguente vacatìo della posizione di dirigenza della III, IV e V Direzione e considerato che è necessario garantire l’ordinario funzionamento degli Uffici in considerazione della delicatezza e complessità dei numerosi adempimenti in itinere tra cui la definizione dei progetti di competenza della Città Metropolitana ed imminenti scadenze che richiedono un presidio costante e competente;
ATTESO che all’interno dell’Ente non esistono altre figure dirigenziali determinando, tale carenza, un grave pregiudizio alla funzionalità dell’ente in ordine al conseguimento degli interessi pubblici;
CONSIDERATO che, per la condizione di Ente strutturalmente deficitario, ogni assunzione di personale è sottoposta al controllo preventivo della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) presso il Ministero dell’Interno in virtù dell’art. 243 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede in via priorità la compatibilità finanziaria dei costi assunzionali con le previsioni di bilancio e gli obiettivi di contenimento della spesa;
RITENUTO, nelle more dell’attivazione delle procedure assunzionali e dei pronunciamenti autorizzatori del COSFEL, poter ricorrere all’istituto della reggenza temporanea non disponendo , allo stato, di altre misure organizzative alternative parimenti efficaci a sopperire alla mancanza della titolarità della dirigenza
RICHIAMATA la normativa di riferimento e la consolidata giurisprudenza in materia che ha in varie occasioni chiarito che la reggenza è un istituto di carattere eccezionale e di durata limitata al quale è possibile ricorrere nei casi in cui il venir meno della titolarità di un organo, dovuto a cause imprevedibili, può compromettere il perseguimento degli interessi pubblici affidati all'Amministrazione;
VISTO in proposito l'art. 40 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici esplicitamente previsto che "omissis..a/ fine di garantire la continuità dell'esercizio dei pubblici poteri, ove non sia possibile procedere al conferimento dell'incarico ad altro dirigente, per motivi funzionali o tecnici, il Sindaco Metropolitano, sentito il Segretario Generale, può conferire con atto motivato in via eccezionale e temporanea, l'incarico della reggenza ad un dipendente di categoria D, appartenente all'area delle posizioni organizzative, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso dall'esterno...
RITENUTO che il ricorso all'istituto della reggenza, “rimedio extra ordinem di carattere eccezionale, di durata limitata ed autoritativo, dovuto a cause imprevedibili... ”, (Corte dei Conti del. n. 9/2009/P) è l'unico strumento applicabile nella necessità di dover garantire la continuità ed il buon andamento dell’attività e del funzionamento della direzione finanziaria;
RITENUTO poter assegnare, temporaneamente a far data dal 19 aprile 2022, al Geol. Biagio Privitera, dotato di adeguate competenze professionali, titolare di posizione organizzativa, in possesso di qualificata esperienza a cui si riconosce anche una appropriata leadership e ampie doti relazionali, la reggenza della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali”, per una durata massima di 6 (sei) mesi, salvo modifiche scaturenti dai pronunciamenti autorizzatori della COSFEL in esito alla istanza formulata da questo Ente ai sensi della normativa vigente in materia;
VISTO l’art. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 recante la disciplina dei poteri del Sindaco e quindi del Sindaco metropolitano relativamente all’affidamento degli incarichi dirigenziali;
VISTA la macrostruttura organizzativa ed il piano delle competenze dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa
AFFIDARE, temporaneamente a far data dal 19 aprile 2022, al Geol Biagio Privitera la reggenza della IV Direzione “Sevizi Tecnici Generali", ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DARE ATTO che gli effetti della presente attribuzione si esplicheranno per una durata massima di mesi 6 (sei), salvo modifiche scaturenti dai pronunciamenti autorizzatori della COSFEL in esito alla istanza formulata da questo Ente ai sensi della normativa vigente in materia;
DARE ATTO che al dipendente Geol. Biagio Privitera sarà riconosciuta l’indennità prevista ai sensi della normativa vigente in materia;
NOTIFICARE copia del presente provvedimento al dipendente interessato e trasmettere al Segretario Generale, al Nucleo di Valutazione e al Collegio dei Revisori ed alla Direzione finanziaria per i conseguenti provvedimenti gestionali di competenza;
DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale e all'Albo pretorio "Amministrazione Trasparente”.

Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano

G.S.