Il Segretario Generale
dispone
di confermare le misure organizzative già disposte con circolare n. 314 del 28/02/2020. Sono altresì disposte le seguenti ulteriori misure organizzative volte a fronteggiare la situazione di emergenza:
1) Il personale che nei quattordici giorni precedenti l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 dell'8 marzo 2020 abbia fatto ingresso in Italia, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, o sia transitato e abbia sostato nei territori individuati dal DPCM 8 marzo 2020 come zona rossa, ha l'obbligo di comunicare tale circostanza al Datore di Lavoro, all'Azienda Sanitaria competente, nonché al proprio medico curante, con l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 gg. dall'arrivo con divieti di contatti sociali. Tale personale sarà collocato per tale periodo in congedo per malattia;
2) Il personale che ha familiari conviventi che nei quattordici giorni precedenti l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 dell'8 marzo 2020 abbia fatto ingresso in Italia, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologica, o sia transitato e abbia sostato nei territori individuati dal DPCM 8 marzo 2020 come zona rossa, può presentare istanza di congedo ordinario ai fini di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 gg.;
3) I Dirigenti provvedano ad adottare l'estensione e la piena flessibilità dell'orario di lavoro, il telelavoro, lo smart working o lavoro agile e il lavoro a distanza;
4) Tra il personale destinatario delle misure, ai sensi della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 1 del 25 Febbraio 2020, dovranno essere favoriti i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono,di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli minori o di genitori anziani, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, fermo restando il rispetto delle norme e dei principi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e della protezione dei dati personali di cui al REG VE 2016/679;
5) Le istanze dei lavoratori dovranno essere indirizzate, anche via e-mail, al proprio Dirigente e al Dirigente delle Risorse Umane che valuteranno la fattibilità, determinando le concrete modalità attuative, sia tecniche che organizzative. Il Dirigente competente, quindi, provvederà ad assegnare l'eventuale carico di lavoro e stabilirà le modalità di verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, nel rispetto e in coerenza con quanto prescritto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 dello Giugno 2017;
6) Sarà cura dei Dirigenti valutare e mettere in opera soluzioni organizzative diversificate, al fine di garantire le distanze di sicurezza sanitaria tra i dipendenti assegnati ai rispettivi uffici, adottando misure di rotazione, evitando il sovraffollamenta degli uffici;
7) [servizi Informatici provvederanno a individuare prontamente le opportune e urgenti soluzioni tecnologiche per l'effettiva applicazione delle misure di cui alla presente direttiva;
8) Le ferie residue 2019 dovranno essere fruite, salvo eccezionali esigenze di servizio da motivare dettagliatamente da parte del Dirigente, il più presto possibile e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2020. Si raccomanda inoltre. ove possibile, la fruizione di altri periodi di Congedo ordinario;
9) I Dirigenti dovranno informare il rispettivo personale assegnato su quanto prescritto con la presente direttiva e dovranno altresì, sensibilizzarlo a tenersi costantemente informato sulle misure precauzionali, di prevenzione e igieniche, dettate dalle competenti autorità, necessarie a contenere la diffusione del virus COVID-19.
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