Sul sito della Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive, in data 07/08/2017, è stato pubblicato il seguente Avviso:

“D.D.G. n.1795 del 03.08.2017 - Modifica avviso 3.5.1-2 a seguito di modifiche del Reg.651/2014”

Di seguito il testo del DDG:

Omissis…

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il paragrafo 2.1, comma 1, lettera a) dell’avviso relativo all’azione 3.5.1-02 concernente i destinatari/beneficiari, dopo le parole “piccole imprese di nuova costituzione, ovvero” viene sostituito nella maniera di seguito indicata: “ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni: a) non ha rilevato l’attività di un’altra impresa; b) non ha ancora distribuito utili; c) non è stata costituita a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività. In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo, sono anch’esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell’impresa più vecchia partecipante alla fusione.”

Omissis…

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DDG n. 1795 del 03/08/2017