GURI n. 54 del 06/03/2017
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Circolare 28 febbraio 2017, n. 101
Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali - criteri di valutazione e procedimento».
La Circolare, in vigore dalla data di pubblicazione sulla GURI, aggiorna la circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, pubblicata nella GURI dell'8 febbraio 2002, n. 33, recante indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini della valutazione per l'ammissione ai contributi mediante inserimento nella tabella triennale, di cui alla legge 534/1996, gli istituti culturali in possesso dei seguenti requisiti:
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essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalità giuridica;
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non avere fine di lucro;
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promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;
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disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;
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svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;
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sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
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organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;
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svolgere l'attività sulla base di un programma almeno triennale;
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svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;
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documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonchè presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
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presentare il programma di attività per il triennio successivo;
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disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.
Le istanze per l'inserimento nella tabella triennale degli istituti culturali devono pervenire, nei modi indicati all’art. 2 della Circolare, entro il 30 aprile dell'ultimo anno di vigenza della tabella valida per il triennio precedente a quello di riferimento dell'istanza.
GURI n. 54 del 06/03/2017