GURI n.278 del 28-11-2016

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

 

 

Decreto 2 novembre 2016

Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

 

 

SCHEDA DI SINTESI

 

Finalità

  • Sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole;

  • valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo;

  • migliorare e valorizzare la qualità del grano duro attraverso l'uso di sementi certificate;

  • favorire investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.

 

Soggetto gestore

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

 

Beneficiari

Le imprese agricole, iscritte al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltivano grano duro rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera.

 

Risorse finanziarie

€ 3 milioni per l’anno 2016 e € 7 milioni per l’anno 2017.

 

Entità dell’aiuto

Alle imprese agricole che abbiano sottoscritto, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella GURS del Decreto, contratti di filiera di durata almeno triennale, è concesso un aiuto di € 100 per ogni ettaro oggetto del contratto.

L'aiuto è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari per ciascun soggetto beneficiario.

L'aiuto massimo concedibile a ciascun beneficiario non può superare l'importo massimo di € 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento UE n. 1408/2013 relativo all'applicazione trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

 

Cumulo

Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013.

 

Richiesta dell’aiuto

Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, secondo le modalità definite con atto del soggetto gestore stesso entro quindici giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

 

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