GURI n.200 del 27/8/2016
Ministero dell'Interno
Decreto 10 agosto 2016
Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)
SCHEDA DI SINTESI
Obiettivi
Conferire maggiore stabilità ai servizi di accoglienza già avviati e semplificare il procedimento di accesso al finanziamento da parte di nuovi Enti Locali.
Proponenti
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Enti Locali che intendono presentare domanda di finanziamento di un nuovo progetto di accoglienza, i quali potranno presentare domanda in qualunque momento dell’anno;
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Enti Locali che hanno in corso progetti di accoglienza il cui finanziamento è in scadenza, i quali potranno presentare una semplice domanda di prosecuzione (con procedure dedicate ad hoc per quelli in scadenza al 31 dicembre 2016 o al 31 dicembre 2017).
Accesso ai finanziamenti
Per l'accesso ai finanziamenti del Fondo gli, Enti Locali presentano entro il 31 dicembre di ogni anno domanda di contributo recante le proposte progettuali relative all'attivazione dei servizi di accoglienza al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
L'Ente Locale che ha presentato un progetto ammesso al finanziamento del Fondo, entro sei mesi dalla scadenza della durata del progetto, può fare domanda per la prosecuzione delle attività nel triennio successivo.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto procede all'assegnazione delle risorse disponibili.
Durata dei progetti
Le proposte progettuali hanno durata triennale.
Cofinanziamento
Il finanziamento da parte del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo può essere concesso sino al 95% delle spese ammissibili.
Scadenze
31 dicembre di ogni anno.
In sede di prima attuazione del Decreto gli Enti Locali che hanno presentato progetti di accoglienza finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo con scadenza nell'anno 2016, e quelli con scadenza 2017, sono autorizzati alla prosecuzione del progetto per il triennio successivo, previa domanda da presentare al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, rispettivamente entro il 30 ottobre 2016 ed il 30 settembre 2017.
Dal 1° settembre saranno disponibili servizi di informazione tramite il numero verde 800.135.607 e di assistenza tramite mail dlci.assistenza.fnasilo@interno.it, assicurati in collaborazione con il Servizio Centrale Sprar e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).
Servizi di Accoglienza
Destinatari
I proponenti richiedono un contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore dei seguenti destinatari:
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titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario singoli o con il rispettivo nucleo familiare;
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titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico;
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minori stranieri non accompagnati/msna.
Presentazione delle istanze
Ogni Ente Locale, in forma singola o associata, può presentare una sola domanda di contributo per ciascuna tipologia di destinatari accedendo al sito internet https://fnasilo.dlci.interno.it, predisposto dal Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione.
Le domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo; le domande pervenute entro il 31 marzo di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° luglio successivo.
Le domande relative ai progetti con scadenza nell'anno 2016, possono essere presentate entro il 30 ottobre 2016.
Enti attuatori
Per la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata l'Ente Locale proponente può avvalersi di uno o più enti attuatori secondo quanto indicato al capo III delle linee guida.
Capacità ricettiva
I servizi di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari assicurano una disponibilità non inferiore a 10 posti e non superiore ai 60, garantendo di evitare eccessive concentrazioni.
Costi inammissibili
Non sono ammissibili:
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i costi per l'acquisto di immobili, né quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi.
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i costi di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza, che abbiano beneficiato, o per le quali sia stato richiesto, un contributo a valere su altre risorse nazionali o comunitarie;
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i costi perle valorizzazioni di beni, servizi o personale.
Servizi di accoglienza integrata nello SPRAR
Obiettivo
La riconquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e di permesso umanitario accolti rendendoli protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza e integrazione.
Servizi minimi garantiti
L'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:
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mediazione linguistico-culturale;
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accoglienza materiale;
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orientamento e accesso ai servizi del territorio;
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insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
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formazione e riqualificazione professionale;
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orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
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orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
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orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
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orientamento e accompagnamento legale;
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tutela psico-socio-sanitaria.
Equipe multidisciplinare
Gli enti locali hanno l'obbligo di:
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garantire un’equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale SPRAR. E' necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
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garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
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garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc.;
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nel caso di servizi di accoglienza per persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali e le realtà del privato sociale, nonché a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari;
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nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati, garantire la stretta collaborazione tra il progetto, i servizi socio-educativi locali e le realtà del privato sociale, nonché dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari.
Strutture di accoglienza
Gli enti locali hanno l'obbligo di:
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avvalersi di strutture residenziali adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente locale - nell'ambito della medesima provincia - a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto;
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rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
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osservare - per le strutture dedicate specificamente ai minori, alle persone con disabilità fisica e agli anziani - i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328» in merito ai criteri di autorizzazione e accreditamento delle strutture;
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predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere;
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avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimià degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;
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avvalersi della relazione dell'Ufficio tecnico comunale, o di relazione di altri professionisti validata dallo stesso Ufficio tecnico comunale, per ogni unità abitativa impiegata al fine di attestare i requisiti di cui sopra.
Tempi dell'accoglienza
Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale. Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto è di ulteriori sei mesi, fatte salve eventuali proroghe.
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Decreto 10/08/2016 pubblicato sulla GURI n. 200 del 27/08/2016
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