GURI n. 58 del 10/03/2016

Ministero dello Sviluppo Economico

 

DECRETO 25 gennaio 2016 

Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Soggetti beneficiari
Possono  beneficiare  delle  agevolazioni    le  PMI  che,  alla data di presentazione della domanda : 

  • sono regolarmente costituite ed iscritte  nel  Registro  delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca.  

  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; 

  • non  rientrano  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione europea; 

  • non si trovano in condizioni  tali  da  risultare  impresa  in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER. 

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese  operanti  nel  settore   delle   attivita'   finanziarie   e assicurative  (sezione  K  della  classificazione   delle   attivita' economiche ATECO 2007).
Per  beneficiare  delle  agevolazioni  previste  dal   presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono avere una sede operativa in Italia.

Finanziamento
Il finanziamento  puo' coprire  fino  al  cento per cento degli investimenti ed e'  concesso,  entro  il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a  valere sul  plafond  di  provvista di  cui  all'art.  2,   comma   2,   del decreto-legge n. 69/2013.

Investimenti ammissibili

  • creazione di un nuovo stabilimento; 

  • ampliamento di uno stabilimento esistente; 

  • diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; 

  • trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; 

  • acquisizione  di  attivi  di  uno   stabilimento.

Concessione del contributo 

Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione-

 

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