GURI n.282 del 3-12-2015
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2015
Definizione dei termini e delle modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
SCHEDA DI SINTESI
Finalità
Il decreto definisce il riparto e le modalità di impiego, per le annualità 2014 e 2015, delle risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico.
Risorse disponibili
Ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per interventi straordinari è ripartita la somma complessiva di euro 40.000.000,00 per le annualità 2014 e 2015
La quota di competenza regionale così come individuata dall'Allegato 1 al decreto, in misura non inferiore a euro 100.000,00, è assegnata alle singole Regioni e alle Province autonome tenendo conto dei differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano i diversi territori.
Adempimenti delle Regioni
La Regione è tenuta all'individuazione degli interventi e dei progetti di adeguamento strutturale e antisismico o di nuova costruzione, in particolare, la Regione è tenuta alla verifica, anche attraverso le certificazioni dell'Ente locale proprietario, almeno delle seguenti caratteristiche del progetto:
-
che l'intervento abbia a oggetto un edificio di proprietà pubblica adibito a uso scolastico;
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che l'intervento non sia effettuato con stralci successivi sullo stesso edificio;
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che i volumi oggetto di intervento siano coerenti con il finanziamento concesso;
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che l'intervento consenta di raggiungere il pieno adeguamento strutturale e sismico;
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che l'intervento garantisca la funzionalità dell'opera;
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che l'intervento non si riferisca solo a una parte dell'edificio;
-
che l'intervento su eventuali destinazioni non scolastiche dell'edificio sia finanziato con risorse derivanti da altre fonti di finanziamento.
Caratteristiche del finanziamento
L'ammontare del finanziamento concedibile per ciascun intervento è dato dal prodotto del costo convenzionale di intervento per la percentuale finanziabile, determinati secondo i criteri indicati nell'Allegato 2 al decreto.
Il costo convenzionale di intervento è ritenuto comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per riconsegnare l'opera finita e collaudata.
Nel caso di interventi che comportino la realizzazione di nuovi edifici in sostituzione di quelli esistenti, il calcolo del finanziamento è effettuato tenendo conto della volumetria minore traquella dell'edificio da sostituire e quella del nuovo edificio da realizzare.
Individuazione degli interventi ammessi al finanziamento
Gli interventi da realizzare, le risorse da destinare a ciascun intervento, gli enti beneficiari delle stesse, il termine di aggiudicazione dei lavori e di definizione delle progettazioni, nonché le modalità di rendicontazione e di eventuale revoca del finanziamento in caso di inadempienza, sono predisposti dalle Regioni e individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
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