GURS N. 44 DEL 30-10-2015
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Modifica ed integrazione alle linee guida per la gestione delle risorse finanziarie da assegnare ai comuni siciliani per contributi ai morosi incolpevoli di cui alla legge 28 ottobre 2013, n. 124, approvate dalla Giunta di Governo con deliberazione n. 371 del 17 dicembre 2014.
SCHEDA DI SINTESI
Criterio di definizione di morosità incolpevole
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovute ad una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Criteri per l’accesso ai contributi
Il comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie, verifica che il richiedente:
a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00.
b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio;
c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell’Unione europea o, nei casi di cittadini non UE, possieda regolare permesso di soggiorno.
Dimensionamento dei contributi
L’importo di contributo è concedibile nella misura massima di dodici mensilità non pagate, alla data di presentazione della domanda e non può superare l’importo massimo di € 8.000,00.
Il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato non può essere superiore ad € 8.000,00.
Destinatari
- inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile;
- inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Presentazione della domanda
Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare
maggiorenne e a ciò delegato e residente nell’unità immobiliare locata.
I comuni procedono all’emanazione del bando pubblico per la presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, successivamente all’acquisizione della disponibilità finanziaria annuale.
leggi tutto :
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g15-44/g15-44.pdf
Ufficio Europa e Interventi Comunitari
Corso Cavour 98122 Messina – tel. 0907761827/830/832 fax 0907761830 mail ufficioeuropa@provincia.messina.it