GURI n.224 del 26-9-2015

Ministero dello Sviluppo Economico

 

Decreto 3 luglio 2015

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale.

 

SCHEDA DI SINTESI

Finalità dell'intervento

Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, il decreto istituisce un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale.

Soggetti beneficiari

  • Imprese sociali costituite in forma di società;
  • cooperative sociali anche non aventi qualifica di imprese sociali e relativi consorzi;
  • società cooperative aventi qualifica  di ONLUS.

Programmi ammissibili

I programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese:

  • compatibili con le rispettive finalità statutarie;
  • organici e funzionali all'attività esercitata;
  • avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
  • che presentino spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute dall'impresa beneficiaria relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni;
  • fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
  • macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
  • brevetti, licenze e marchi;
  • formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
  • consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
  • oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
  • spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse, a fronte della realizzazione dei programmi di investimento, nella forma di finanziamenti a tasso agevolato.

Procedura di concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Risorse

I finanziamenti agevolati sono concessi a valere sul FRI, previa assegnazione delle risorse disposta dal CIPE

Il Ministero può stipulare con le regioni e con altri enti pubblici apposite convenzioni che, favorendo l'integrazione tra politiche nazionali, regionali e comunitarie in tema di incentivazione all'economia sociale, prevedano la partecipazione finanziaria da parte degli stessi alla misura di sostegno prevista dal decreto, attraverso l'associazione ai finanziamenti agevolati di aiuti concessi sotto forma di contributi non rimborsabili.

Presentazione delle domande

La domanda di agevolazione è presentata al Ministero a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it.

 

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