Il Regolamento del Consiglio n. 3/2008 e del Regolamento (UE) di esecuzione n. 1085/2011 della Commissione prevedono la possibilità per l’Unione Europea di finanziare, in tutto o in parte, azioni di promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché azioni di informazione sul loro metodo di produzione da realizzare sul mercato interno. Con il Reg. (CE) della Commissione n. 1313 del 2008 sono stati modificati gli allegati I II e III del Reg. (CE) n. 501/2008 della Commissione per quanto riguarda i prodotti definiti “vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno”. Pertanto, nel mercato interno si possono svolgere esclusivamente azioni di informazione – e non di promozione – su nuove designazioni per i vini della Comunità, sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche. Non sono ritenute ammissibili per tali prodotti azioni che mirino ad aumentarne i consumi. L’Unione Europea cofinanzierà le azioni previste all’art. 2 del Reg. (CE) n. 3/2008 nella misura e con le modalità previste all’art. 13 dello stesso Regolamento; per l’Italia, il cofinanziamento è strutturato secondo le seguenti quote: Commissione Europea (50%), Stato Membro (20%), Organismo proponente (30%). Per le campagne sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche la quota a carico della Commissione Europea è del 60%, Stato Membro (20%), Organismo proponente (20%). Durata dei programmi da 12 a 36 mesi.

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