Ministero dello Sviluppo Economico
Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale
Obiettivo
Promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale mediante un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento delle finalità di utilità sociale e degli interessi generali.
Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni:
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le imprese sociali costituite in forma di società;
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le cooperative sociali e relativi consorzi;
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le società cooperative aventi qualifica di ONLUS.
Programmi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese che presentino spese ammissibili non inferiori a € 200.000,00 e non superiori a € 10.000.000,00.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute dall’impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
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suolo aziendale e sue sistemazioni;
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fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
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macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
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programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
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brevetti, licenze e marchi;
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formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
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consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
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oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
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spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;
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spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento a tasso agevolato a valere sul FRI (Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca), nonché di contributo alla spesa a valere sul FCS (Fondo per la crescita sostenibile), riconosciuto in aggiunta al Finanziamento agevolato.
Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario copriranno insieme l’80% dei costi del programma e saranno disciplinati da un contratto unico nell’ambito del quale il finanziamento agevolato sarà pari al 70% e il finanziamento bancario al 30% del finanziamento complessivo.
Il finanziamento, al tasso agevolato di 0,5% avrà una durata massima di 15 anni.
Per i programmi che prevedono investimenti non superiori a tre milioni di euro al finanziamento agevolato è associato un contributo non soggetto a restituzione pari al 5 % dei costi del programma.
Le agevolazioni sono concesse a titolo di “de minimis”
Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo è disposta in un’unica soluzione ad avvenuta ultimazione del programma di investimento, su istanza dell’impresa beneficiaria.
Cumulo delle agevolazioni
Le agevolazioni di cui Decreto sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all’impresa a titolo di “de minimis”, nei limiti dei massimali previsti dai Regolamenti de minimis.
Termini presentazione istanze
Le istanze saranno presentate mediante “procedura a sportello” a decorrere dal 7 novembre 2017 e fino ad esaurimento fondi.
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