Ultima revisione:

5 dicembre 2022

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CITTà METROPOLITANA DI MESSINA

Segreteria Generale

Servizio Programmazione, Organizzazione e Performance

Ufficio Europa e progetti speciali di innovazione

 

 

Fonte

GURI n. 282 del 02/12/2022

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

 

Titolo

DECRETO 19 ottobre 2022 - Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche

 

 

Il Decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura». Nello specifico stabilisce:

  • le risorse destinate al settore florovivaistico;

  • le categorie di imprese beneficiarie;

  • l'oggetto di intervento;

  • i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;

  • la procedura per l'ammissione all'aiuto;

  • i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

 

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 25 milioni di euro. Tali risorse sono destinate alle imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, inscritte all'INPS, iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, avente uno dei seguenti codici ATECO:

  • 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);

  • 1.19.2;

  • 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.

 

Per quanto riguarda l’entità dell’aiuto si rimanda all’Art. 4 del Decreto.

 

Il soggetto beneficiario dovrà presentare al soggetto gestore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA) apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui agli articoli 3 e 4 secondo le modalità definite con atto dello stesso soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

 

 

DECRETO 19 ottobre 2022

 

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