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21 luglio 2017

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Bandi Nazionali
GURI n.167 del 19-07-2017

Sulla GURI n. 167 del 19/07/2017 è stato pubblicato il seguente comunicato:

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Comunicato

Bando per iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro

Si informano gli interessati che le organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro iscritti all'elenco di cui all'art. 26 della legge n. 125 del 2014 possono presentare le istanze per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative da loro proposte. Il termine per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 12,00 del 29 settembre 2017.

Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari e i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it e sul sito www.esteri.it.

Il sito dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

 

NdR

Per completezza di informazione si riporta il testo dell’Art. 26 della legge n. 125/2014:

Art. 26 - Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro

1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione, allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:

organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

  1. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarieta' internazionale;

  2. organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

  3. le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

  4. le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;

  5. le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.

4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.

Questi ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione è stata loro affidata dalla medesima.

5. Le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

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