Ultima revisione:

20 gennaio 2017

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Categoria
Bandi Nazionali

Ministero dello Sviluppo Economico

Decreto 17 ottobre 2016

 

Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese vittime di mancati pagamenti.

 

Il Decreto 17 ottobre 2016, pubblicato sulla GURI n. 290 del 13/12/2016, stabilisce i criteri per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti.

La successiva circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 127554 del 22 dicembre 2016, consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it, definisce il modello di domanda del finanziamento agevolato e l'ulteriore documentazione che le PMI beneficiarie sono tenute a presentare e fornisce precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui al Decreto.

In allegato alla circolare è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

 

Scheda di sintesi

Obiettivo

Ripristinare la liquidità di PMI che risultano potenzialmente in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

Beneficiari

Le PMI beneficiarie in possesso dei seguenti requisiti:

  • presentano una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa di mancati pagamenti da parte delle imprese debitrici;

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;

  • risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati, ai sensi della legge fallimentare, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti.

Ciascuna PMI beneficiaria può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Finanziamento agevolato

Può essere concesso un finanziamento agevolato:

  • di importo non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda e non superiore alle capacità di rimborso della stessa PMI beneficiaria, così come definite dall'art. 6, comma 7, lettera b) del Decreto;

  • di importo comunque non superiore a € 500.000,00;

  • regolato a tasso d'interesse pari allo zero %;

  • di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di due anni;

  • avente le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto previsto del Dlg. n. 123/1998.

Agevolazione concedibile

Le agevolazioni sono concesse, con riferimento agli specifici settori in cui operano le PMI beneficiarie, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dal regolamento de minimis, dal regolamento de minimis agricoltura e dal regolamento de minimis pesca.

Concessione ed erogazione del finanziamento agevolato

Per le domande di finanziamento agevolato per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda o dal completamento della stessa, all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione alla PMI beneficiaria.

La PMI beneficiaria rimborsa al Ministero le rate del finanziamento agevolato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, con le modalità e nei termini stabiliti con la circolare di cui all'art. 11 del Decreto.

Presentazione delle domande

Le domande di finanziamento agevolato possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), attenendosi alla seguente procedura:

  • compilazione della domanda di finanziamento agevolato, a partire dalle ore 10.00 del 3 marzo 2017;

  • invio della domanda di finanziamento agevolato, a partire dalle ore 10.00 del 3 aprile 2017.

 

GURI n.290 del 13/12/2016

Circolare 22/12/2016 n. 127554