Non è conforme al Codice degli appalti l’aggiudicazione del minor prezzo per lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria. Il Codice dei contratti pubblici, infatti, al di fuori degli appalti sotto soglia, limita l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
E’ quanto ha chiarito Anac con la delibera n. 454, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 9 ottobre 2024, intervenendo su un grosso appalto di lavori dell’importo di oltre 19 milioni di euro, riguardante il Centro ospedaliero a polo didattico universitario dell'ex ospedale Vittorio Emanuele di Catania, in Sicilia. Secondo il bando di gara, predisposto dall’Università degli Studi di Catania e contestato da Ance, l’affidamento andava aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
La delibera di Anac fornisce chiarimenti importanti sull’applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo nell’ambito degli appalti sopra soglia, e sugli elementi da valorizzare ai fini della valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo negli appalti di lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico.
Dato che l’appalto dell’Università di Catania riguardava essenzialmente opere superspecialistiche caratterizzate da notevole contenuto tecnologico, risultava pertanto aggiudicabile esclusivamente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando non solo gli aspetti qualitativi, ma anche quelli ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto.
Allegati
La Delibera Anac:
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202672/Delibera+n.+454+del+9+ottobre+2024.pdf/af9998bf-db63-1b5b-0e53-2e9716556739?t=1729505751300