GURI n. 244 del 02-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 36
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.
Scadenza: nove mesi dalla data di emanazione del Decreto per i contributi riferiti all'anno 2020 e il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi dal 2021 al 2023.
Il Decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate.
I contributi sono assegnati ai comuni per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 al Decreto. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato nell'Allegato 2 al Decreto. Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate entro:
a. nove mesi dalla data di emanazione del Decreto per i contributi riferiti all'anno 2020;
b. il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.
Il termine di cui alla lettera a), può essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell'ente beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19.
Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti.
Per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, su richiesta dei singoli Comuni beneficiari, dispone l'erogazione delle risorse, con le seguenti modalità:
a. per una prima quota, pari al 50%, previa attestazione della avvenuta aggiudicazione dei lavori;
b. per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40 %, sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema di monitoraggio di cui all’art. 4 del Decreto;
c. per la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
L’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 02-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 36.
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