Altri contenuti - Accesso Civico

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  • Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Segretario Generale Avv. Maria Angela Caponetti - tel. 0907761712 - e-mail: ma.caponetti@cittametropolitana.me.it

  • Delegato dal Responsabile della Trasparenza per l'accesso civico Sig. Sebastiano De Salvo - tel. 0907761229 - e-mai: m.desalvo@cittametropolitana.me.it

  • Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia in ordine alla conclusione del procedimento amministrativo Segretario Generale Avv. Maria Angela Caponetti - tel. 0907761712  - e-mail : poteresostitutivo@cittametropolitana.me.it

 

L'art. 5 D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha introdotto significative modifiche in materia di accesso agli atti amministrativi, tali che i precedenti limiti di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 debbano intendersi completamente superati.

 

 

 

- di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare per legge e che non sono stati pubblicati (Accesso Civico semplice art. 5 comma 1);

- di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (Accesso Civico generalizzato art. 5 comma 2).

L'esercizio dell'accesso civico non va motivato, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto a legittimazione soggettiva, è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.

L'istanza può essere indirizzata alternativamente:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (vedi modulo)

- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) (vedi modulo);

- al Responsabile Delegato alla Trasparenza per l'accesso civico (Sig. Sebastiano De Salvo), ove l'istanza abbia ad oggetto, anche, dati informazioni o documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/13 comma 2 e s.m.i.) (vedi modulo)

 

L'istanza può essere presentata in una delle seguenti modalità:

- e-mail all'indirizzo: urp@cittametropolitana.me.it

- posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.prov.me.it

- a mezzo posta ordinaria – CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - Palazzo degli Uffici - via XXIV Maggio 98122

- direttamente presso Sportello Urp Palazzo degli Uffici - via XXIV Maggio

 

Controinteressati

 

A tutela degli interessi giuridicamente rilevanti, se l'istanza di accesso civico riguarda dati, documenti o informazioni per i quali si individui un controinteressato (escluso i casi di pubblicazione obbligatoria) si procede in tal senso:

  • comunicazione al controinteressato;

  • il controinteressato può presentare motivata opposizione entro 10 gg;

  • il decorso del termine di 30 gg. rimane sospeso fino al ricevimento dell'opposizione motivata;

  • decorsi 10 gg. l'amministrazione provvede sulla richiesta, valutando gli eventuali motivi dell'opposizione,

  • il procedimento si chiude con provvedimento espresso e motivato, dandone comunicazione al richiedente e al controinteressato.

 

Esclusioni e limiti all'accesso civico

L'accesso civico è negato, anche solo in via temporanea, nei seguenti casi, previsti dall'art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013:

. se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge,(ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

 

Conclusione del procedimento

in caso di accoglimento:

  • l'ufficio competente trasmette tempestivamente al richiedente i dati o documenti richiesti;

  • se l'istanza riguarda dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l'ufficio competente provvede a pubblicarli sul sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione dei medesimi indicando il collegamento ipertestuale;

in caso di accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato:

  • salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di 15 gg. dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

In caso di rifiuto, differimento e limitazione all'accesso:

  • l'Amministrazione motiva il provvedimento negativo dandone comunicazione all'interessato nel termine di 30 gg. dalla richiesta.

 

Rimedio avverso il rifiuto totale o parziale o di mancata risposta entro i 30 gg.

Il richiedente, ai sensi dell'art. 5 commi 7 e 8:

  • può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro 20 gg. (vedi modulo)

  • può proporre ricorso al TAR avverso la decisione:

- dell'amministrazione;

- in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.

 Regolamento (.pdf 316 KB)

 

 

Aggiornato il 11/01/2017 alle ore 09.52