DONNE & DIRITTI: MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO, COME TUTELARSI

DONNE & DIRITTI: MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO, COME TUTELARSI

Può accadere di ricevere sul luogo di lavoro attenzioni non gradite oppure essere oggetto di “apprezzamenti” volgari o ancora minacciati di licenziamento per aver rifiutato una proposta a sfondo sessuale. Secondo l’Istat il 99,3% delle molestie sessuali ed i ricatti sul lavoro non vengono segnalati.

Infatti, le vittime non denunciano per paura, vergogna, imbarazzo, timore di essere trattate male, mancanza di prove, con grave ripercussione anche sulla salute della vittima che vive spesso la situazione in totale solitudine, con la conseguenza dell’abbandono del luogo di lavoro.

Di solito, poi, questi «fatti» avvengono in assenza di testimoni, sono costruiti nel tempo come somma di piccole azioni apparentemente inoffensive. Il ricatto è spesso una richiesta di disponibilità sessuale in cambio di assunzioni, progressioni di carriera o mantenimento del posto di lavoro.

Come Consigliere di parità tra i compiti che ci attribuisce la legge, quello di prevenire e contrastare le discriminazioni legate al genere nel mondo del lavoro e quindi anche le molestie e le molestie sessuali.

Sono, infatti, considerate discriminazioni le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

Questi comportamenti possono provenire da colleghi oppure dal datore di lavoro e possono verificarsi nei confronti delle donne, ma, pur se meno frequenti, anche nei confronti degli uomini.

Le Consigliere di parità sono legittimate ad agire anche in giudizio con un intervento ad adiuvandum con un legale di fiducia della vittima.

Come possono manifestarsi:

  • Con insinuazioni e commenti equivoci sull’aspetto esteriore;
  • Con osservazioni e barzellette che riguardano caratteristiche, comportamenti e orientamenti sessuali;
  • Con materiale pornografico sul luogo di lavoro;
  • Con contatti fisici indesiderati;
  • Con avance in cambio di promesse e vantaggi;
  • Con inviti indesiderati con un chiaro intento;
  • Con ricatti sessuali.

La molestia non è un flirt

Mentre avere rapporti di simpatia è un sentimento desiderato da entrambe le parti, rispetta la dignità e i limiti che impone la persona, la molestia è indesiderata da una delle persone, è unilaterale, crea malessere sul luogo di lavoro, suscita rabbia e può causare disagi psicologici, forme di ansia nonché riflettersi negativamente sulla vita personale e lavorativa.

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Cosa fare se si è vittima di molestie sessuali sul luogo di lavoro

La molestia sessuale si può manifestare in molte forme. Le persone interessate spesso reagiscono con ritardo a causa della loro vergogna o della paura di perdere il lavoro. Per intervenire rapidamente, è importante che le vittime richiedano tempestivamente la consulenza della Consigliera di Parità o di un Sindacato. Accanto alle conseguenze penali per l’autore (o gli autori), anche sul datore di lavoro gravano obblighi di legge circa la prevenzione della violenza di genere ovvero l’obbligo di intervenire immediatamente.

Il datore di lavoro è obbligato, infatti, a garantire che l’ambiente di lavoro sia tale da salvaguardare non solo l’incolumità fisica e la salute anche psicologica, ma anche la dignità dei lavoratori.

Al datore di lavoro potrà essere richiesto di adottare il provvedimento più adatto per risolvere la situazione, anche mediante il trasferimento della persona che si comporta in modo molesto, e non solo mediante l’applicazione di sanzioni disciplinari.

I diritti di chi subisce molestie

Il lavoratore o la lavoratrice hanno il diritto al risarcimento del danno, che va sempre chiesto al datore di lavoro, anche quando non si tratti dell’autore delle molestie, poiché il datore di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a preservare, nei luoghi di lavoro l’integrità fisica e la dignità e la personalità morale dei lavoratori. Se poi l’autore materiale dei comportamenti molesti è un superiore gerarchico o un collega di lavoro, resta aperta la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti, facendone valere la relativa responsabilità extracontrattuale.

La legge prevede una specifica tutela per chi agisce in giudizio per aver subito una molestia o molestia sessuale sul luogo di lavoro, poichè non può essere: sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro se tale misura è la conseguenza della denuncia stessa. L’eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio nei confronti della lavoratrice o del lavoratore denunciante è nullo e questi ha diritto non già al risarcimento del danno, ma alla reintegra sul posto di lavoro. Allo stesso modo sono nulli anche il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti di chi denuncia.

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Come difendersi:

  • Innanzitutto manifestare in modo chiaro che l’attenzione non è gradita. Se hai paura di parlare direttamente con il molestatore, o se le tue lamentele non hanno avuto effetto, magari scrivere un’email elencando ciò che ti disturba chiedendo che interrompa i comportamenti non graditi;
  • Se non smette parla e chiedi aiuto: non è utile affrontare la questione in solitudine;
  • Se lavori nella Pubblica Amministrazione puoi rivolgerti al Comitato Unico di Garanzia oppure al Consigliere di Fiducia se nel tuo posto di lavoro esiste;
  • oppure alla Consigliera di Parità territoriale o al Rappresentante Sindacale Aziendale che potranno supportarti.

Cosa non si deve fare:

  • Non nascondere o minimizzare il fatto;
  • Non sentirsi responsabile di quanto accade;
  • Non cedere al timore di non essere creduto/a;
  • Non affrontare in solitudine le molestie, bensì coinvolgere se possibile colleghi di lavoro, le organizzazioni sindacali e/o il Comitato Unico di Garanzia negli enti pubblici o altri organismi di parità presenti nel luogo di lavoro o la Consigliera di Parità.

Esistono poi Codici di condotta, codici etici e buone prassi come strumenti preventivi raccomandati dalla normativa, ed hanno come obiettivo quello di orientare i comportamenti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti soggetti interessati per migliorare i livelli di tutela definiti dalla legge, anche secondo i principi della responsabilità.

Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Messina, Via Dogali 1/D, 3°piano del Centro per l’impiego.

Si riceve solo per appuntamento contattando:

Segreteria Ufficio della Consigliera di Parità, Dott.ssa Tania Cannameli, tel. 090/2984704,

mail: gaetana.cannameli@regione.sicilia.it;

Consigliera di Parità: Dott.ssa Mariella Crisafulli, mail: m.crisafulli@regione.sicilia.it – 0902984704 –

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